ANAC blocca le gare ASMEL. L’associazione/consorzio che si è affermato nell’attività di gestione delle gare d’appalto per conto delle centinaia di comuni associati adesso è nel mirino dell’Anticorruzione.
La delibera dell’ANAC si riferisce ai bandi di recente pubblicazione presenti nel sito della Asmel Consortile ed è stato individuato quello in oggetto in ragione del considerevole importo e dei gravi vizi della documentazione di gara, che attengono a due aspetti distinti:
Secondo l’ANAC tali clausole contenute nella documentazione di gara, così viziate, singolarmente e complessivamente valutate, determinano un’evidente restrizione della concorrenza e ostacolano la legittima partecipazione all’affidamento in esame.
Di recente su ricorso dell’ANAC si era già pronunciato sulla legittimità del sistema in questione il TAR. Con riferimento ad una gara avente ad oggetto l’affidamento di una o più convenzioni quadro, bandita direttamente da Asmel Associazione – tramite Asmel. E pertanto escludendo in capo alle stesse la qualificazione di organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, quella di amministrazione aggiudicatrice.
Il Giudice Amministrativo ha affermato, infatti, che l’invocazione della figura dell’organismo di diritto pubblico in capo ai soggetti che gravitano nell’orbita del sistema Asmel non può, comunque, essere sufficiente a far rientrare quest’ultima nella definizione di amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione.
Oltretutto, secondo i giudici, non è tantomeno consentito di:
“edificare in capo allo stesso poteri amministrativi da esercitare per conto di altri soggetti pubblici (in difetto, come nel caso di specie, degli altri strumenti di conferimento di simili poteri)”.
Quindi l’Anac ricostruisce tutti i motivi che impediscono ad Asmel di svolgere il ruolo di centrale di committenza. Motivi ulteriormente confortati anche dalle prese di posizione della giurisprudenza già citate.
Infine la delibera dell’Autorità assegna a Comune e Asmel venti giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni del parere. Poi scatterà il ricorso.
A questo link la delibera completa dell’ANAC.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it